Addendum al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”
Per quanto riguarda le procedure di controllo amministrativo, fino all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, la procedura in uso per evitare il cumulo delle agevolazioni è risultata nell’apposizione di un timbro indelebile di “annullamento”, riportante l’indicazione del progetto di riferimento sull’originale della fattura cartacea. Questa modalità non è applicabile alle fatture elettroniche, pertanto è necessario definire regole e procedure comuni tramite l’attribuzione della fattura elettronica ad uno specifico CUP. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e rappresenta uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.
La condizione per l’eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall’inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito ad un numero univoco di domanda riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza, o da scritture equipollenti.
A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: “PSR Tipologia di operazione bando di cui alla Deliberazione/Determinazione n._ del ______domanda di sostegno n. ______” . In assenza del CUP, la scrittura equipollente dovrà comunque essere riportata sulle fatture emesse tra la data di presentazione della domanda di sostegno e quella di notifica della concessione del sostegno.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all’art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 TFUE (1), sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento (art. 60 Reg(UE) 1305/2013).
Determinazione n G01285 del 10/02/2021
Allegato 1